Lo Statuto di Riconquistare l’Italia (approvato dal Congresso del 27-28 marzo 2021)

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“RICONQUISTARE L’ITALIA”

 

DICHIARAZIONE COSTITUTIVA:

 

nel ripercorrere l’attività e l’impegno prodigati dalla costituzione del Partito a oggi, i presenti ritengono di aver raggiunto lo scopo di fase individuato nell’Atto Costitutivo, ovvero la trasformazione dell’originario embrione del Partito in una solida e consistente realtà politica, capace di partecipare alle consultazioni elettorali di ogni livello.

Inoltre, dispiegando l’attività di militanza, il Partito ha continuato a diffondere le sue analisi e proposte come elemento di una coscienza critica per un movimento di opposizione all’Unione europea, organizzazione internazionale che ha pressoché estinto la nostra sovranità economica e politica e con essa la democrazia. Avendo consolidato le proprie capacità di azione, di crescita, di durata e di radicamento in gran parte delle Regioni italiane, il Partito è pertanto pronto a dare avvio alla sua seconda fase, proiettata verso la partecipazione alle elezioni politiche del 2023 con l’intento di rivoluzionare la politica nazionale.

 

I governi che, da quasi trenta anni, sono espressione del partito unico delle due coalizioni neoliberali ed europeiste, infatti, proseguono con una politica depressiva volta all’ostinata e assurda difesa dell’euro e con esso dell’Unione europea.

La moneta unica, utilizzata da Paesi con strutture produttive, tassi di inflazione e di interesse disomogenei, unita alla libera circolazione dei capitali, ha favorito il formarsi di squilibri commerciali che, allo scatenarsi della crisi, prima finanziaria e poi economica, si sono potuti fronteggiare soltanto tramite lo strumento residuale rimasto in capo ai governi: quello delle cosiddette riforme del mercato del lavoro. Esse sono dovute ai crescenti vincoli imposti alla politica fiscale a partire dal Trattato di Maastricht e cristallizzati con la riforma dell’articolo 81 della Costituzione, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio come strutturale nel nostro ordinamento. Tali riforme hanno portato ad una progressiva compressione dei diritti dei lavoratori, con il fine di ridurre il loro salario reale, lasciando che i Paesi dell’area euro competessero tra loro abbattendo la domanda interna. Si è così innescata una crisi ancora più profonda e durevole nei Paesi dell’area periferica, data l’impossibilità, all’interno dell’Unione europea, di adottare efficaci misure di politica economica e stante l’assoluta refrattarietà dei Paesi dell’area centrale a sostenere la domanda e la crescita dei salari. La politica deflazionistica ha conseguentemente colpito ampi settori e categorie di piccoli professionisti, imprenditori e artigiani, che vivono di domanda interna.

Il sistema disfunzionale, derivante dai Trattati europei e dalle misure imposte dall’Unione, promuove, quindi, la crescente disuguaglianza sociale, priva lo Stato italiano della possibilità di programmare una propria ed autonoma politica economica ed industriale, lo spinge a perseguire continue dismissioni di patrimonio e servizi pubblici e a praticare politiche fiscali restrittive, quando ci sarebbe un disperato bisogno di massicci investimenti pubblici per condurre stabilmente il Paese fuori dalla lunga crisi.

L’effetto combinato degli aumenti delle imposte in modo regressivo, dei tagli alla spesa pubblica, con conseguente riduzione, o maggiore costo, dei servizi essenziali, delle privatizzazioni e delle misure volte ad aumentare l’insicurezza sociale dei lavoratori, non ha prodotto un sistema economico più competitivo, bensì ha promosso il trasferimento di ricchezza dai ceti bassi e medi a quelli più alti e favorito, data anche l’impossibilità del controllo dei movimenti dei capitali, l’acquisizione estera delle imprese e delle risorse nazionali da parte degli investitori stranieri.

 

Un’ulteriore minaccia deriva dai trattati di libero scambio dell’Unione europea con Paesi terzi, che vanno ad esporre a forte concorrenza estera le imprese agricole ed interi settori produttivi nazionali, già fortemente danneggiati dalle regole europee, aggravando il fenomeno della disoccupazione e determinando un peggioramento degli standard qualitativi dei prodotti commerciabili.

 

La terribile crisi economica, ormai stabile e strutturale, palesa una profonda crisi politica e la quasi totale perdita della democrazia. La burocrazia tecnocratica europea, anonima, sconosciuta, mai eletta, ha espropriato gli Stati e i Popoli del potere di disciplinare i loro sistemi economici e li ha costretti a subire, nel totale disprezzo della volontà popolare, la concorrenza tra imprese e gestori dei grandi capitali internazionali.

Il Parlamento italiano, che non può, nemmeno all’unanimità, emanare le leggi ordinarie indispensabili per sottrarci alla crisi in corso, perché su di esse e sulle norme costituzionali prevale di fatto il diritto europeo, esprime icasticamente la paralisi della democrazia politica. In ragione di questa prevalenza, la quale sta ad indicare che il grande capitale ha espropriato il potere del Popolo di disciplinare la propria vita economica, anche la Costituzione della Repubblica italiana è, da almeno due decenni, totalmente disapplicata dai governi e dal Parlamento nelle sue norme più programmaticamente avanzate, volte a disciplinare i rapporti economici (artt. 35-47).

 

Il contrasto insanabile tra la disciplina costituzionale e i principi cardine dell’Unione europea conferma la necessità di una scelta di campo senza cedimenti o adattamenti. A fronte di questa crisi economica e politica i militanti del Partito riconfermano l’esigenza e l’ineluttabilità della riconquista della piena sovranità nazionale e popolare, per ricollocare, anche di fatto, la Costituzione al vertice del nostro ordinamento e a guida del Popolo nella disciplina dei rapporti economici.

Questo nobile obiettivo comporta un vitale e indispensabile atto di recesso dai Trattati europei, previsto dal diritto internazionale e dagli stessi Trattati, il quale, nelle more di una trattativa di sganciamento che esporrà l’Italia ai ricatti dei “mercati”, dovrà di necessità essere anticipato da provvedimenti d’urgenza che saranno di rottura dell’ordine giuridico dell’Unione europea. Le simultanee misure di natura monetaria e finanziaria e i successivi provvedimenti, utili e necessari per salvaguardare la coesione sociale e territoriale, ricostruiranno un’economia sociale e popolare, improntata alla giustizia sociale, fondata sull’obiettivo della piena occupazione e conforme ai principi costituzionali.

L’esito fatale di quasi trenta anni di apertura ai mercati globali e di cancellazione dei confini nazionali, ha preso forma in governi di occupazione o di commissariamento, puntellati da una mediocre classe politica di centrodestra, centrosinistra e pentastellata, che esegue politiche economiche depressive “per conto esteri”.

Una scellerata classe politica, culturalmente succube degli Stati Uniti d’America, ha accettato servilmente un modello antropologico illuminato e rafforzato dalle direttive economiche e politiche dell’Unione europea, ossessivamente riformando, ma in realtà stravolgendo e talvolta interamente abrogando, molteplici settori nevralgici dell’ordinamento giuridico italiano. I politici italiani, deresponsabilizzati dalla pseudocultura individualistica e sovranazionale, scollegati dalla comunità di provenienza, e ad essa indifferenti se non addirittura ostili, hanno scelto la fellonia di tutelare gli interessi di potentati economici stranieri.

 

Nessuna delle formazioni politiche di governo e di opposizione della Seconda Repubblica, totalmente prone agli organismi sovranazionali della finanza e delle multinazionali, esprime una posizione autenticamente fedele alla nostra Costituzione sovranista. Si impone pertanto l’esigenza di una nuova classe politica espressa dalle avanguardie del Popolo e che nel Popolo ritrovi la fonte originaria di legittimità del potere, immedesimata nella Nazione, compenetrata dal senso dello Stato e del bene comune, mossa dall’amor di Patria, formata e selezionata democraticamente da nuovi partiti popolari, responsabile, preparata e disposta al sacrificio richiesto dal compito storico di guida, di rappresentanza politica e di direzione dello Stato.

 

I militanti del Partito, pertanto, ritenendo ineludibile il ricambio totale dell’attuale ceto dirigente, rinnovano il proprio impegno per la costruzione di una vera alternativa politica al partito unico neoliberale europeista, che abbia come obiettivo imprescindibile il recesso dai Trattati europei e la riconquista della sovranità politica, economica, monetaria, culturale, sociale, diplomatica e militare dell’Italia, per edificare una Nazione sovrana improntata ai principi di libertà, indipendenza e giustizia sociale e, quindi, realizzare la piena attuazione della nostra originaria Costituzione.

 

* * *

La vita del Partito sarà disciplinata dal seguente Statuto, che è parte integrante dell’Atto Costitutivo.

 

 

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

 

1) È costituita l’associazione denominata “RICONQUISTARE L’ITALIA” (di seguito anche RI o semplicemente Associazione o Partito), con sede in Avezzano (AQ), Via Alcide De Gasperi n. 1, cap 67051. L’eventuale successivo trasferimento della sede sociale, deliberato dal Comitato Direttivo, non comporterà modifica statutaria.

 

2) L’Associazione non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale, salvo, eventualmente, le attività marginali e necessarie come forma di finanziamento per le iniziative e gli obiettivi previsti dal presente Statuto. È fatto divieto di ripartire fra gli associati in forme dirette, indirette o differite il patrimonio o i fondi di RI. Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

 

3) La durata dell’Associazione è illimitata.

 

 

Articolo 2
Simbolo

 

1) Il simbolo di RI, riprodotto di seguito, è un cerchio con contorno rosso in campo bianco, nel quale sono rappresentate in sequenza, a caratteri maiuscoli di colore verde, la lettera “R” e la lettera “I”, seguite da una stella di colore rosso la cui parte sinistra è incompleta e tagliata da una parentesi tonda chiusa, sempre di colore rosso. Alla base delle 2 lettere e del simbolo è inserita la scritta di colore grigio “Riconquistare l’Italia”. I colori utilizzati sono quelli del Tricolore italiano e la stella richiama l’emblema della Repubblica.

 

2) Il simbolo e le denominazioni “Riconquistare l’Italia” e “RI” appartengono all’Associazione e non possono essere utilizzati da terzi, né dai soci al di fuori delle attività, modalità e finalità statutarie, senza il consenso del Comitato Direttivo.

Appartengono altresì all’associazione anche la precedente denominazione “Fronte Sovranista Italiano”, l’acronimo “FSI” e il relativo simbolo identico nei colori e nella stella a quello di “RI” e diverso soltanto per la scritta del nome e dell’acronimo.

Il nuovo nome e il nuovo simbolo verranno inseriti nei documenti ufficiali, dai soci, sotto la direzione del Segretario del Partito.

 

 

Articolo 3
Canali ufficiali di comunicazione

 

1) Canali ufficiali di comunicazione e divulgazione di RI sono il sito internet istituzionale www.riconquistarelitalia.it e la rivista telematica “Appello al Popolo” (www.appelloalpopolo.it). La scelta e l’utilizzo di altri canali di comunicazione sono rimessi al Comitato Direttivo e l’eventuale successiva modifica o implementazione di tali strumenti non comporterà modifica statutaria.

 

 

Articolo 4
Principi politici e scopo sociale

 

1) Lo scopo sociale di Riconquistare l’Italia è la riconquista e l’esercizio concreto da parte dell’Italia della propria sovranità nazionale, in ogni sua forma ed espressione, attraverso il recesso dall’Unione europea e l’introduzione, in ogni ambito, di normative e programmi che costituiscano fedele applicazione della Costituzione repubblicana del 1948 e attuazione del modello economico e sociale in essa delineato. L’“Europa” dovrà pertanto essere solo una alleanza di alcuni Stati europei a difesa delle sovranità assolute degli Stati membri e dei loro interessi comuni.

 

2) Lo scopo sociale di RI è sviluppato nei principi politici, immodificabili, illustrati nel “Documento di analisi e proposte” dell’Associazione Riconquistare la Sovranità (ARS) della quale costituisce promanazione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Statuto e dell’Atto Costitutivo, sia pur emendato dai riferimenti alle vicende politico-economiche contingenti, che restano comunque a testimonianza della acutezza di analisi e della lungimiranza dei promotori dell’ARS.

 

 

Articolo 5
Programma Politico

 

1) I documenti ufficiali di Riconquistare l’Italia non entrano nell’Atto Costitutivo e nello Statuto, ma costituiscono il programma politico di RI, che sarà ulteriormente sviluppato mediante l’approvazione di ulteriori documenti da parte delle assemblee nazionali di RI.

 

2) I documenti ufficiali di Riconquistare l’Italia sono:

  • Reprimere la rendita finanziaria e instaurare un sistema finanziario nazionale”;
  • Lavoro e previdenza sociale”;
  • Scuola”;
  • Combattere la rendita urbana”;
  • Documento sulla immigrazione”;
  • Documento sui diritti civili bioetici”;
  • La riforma tributaria”;
  • Proposta di riforma del sistema bancario”;
  • La disciplina delle finanze dei Comuni”;
  • Giochi e scommesse”;
  • Le imprese pubbliche”;
  • Concorrenza e libera professione: l’avvocatura”;
  • I problemi della ricerca scientifica nei settori bibliometrici”;
  • Una strategia energetica per l’Italia”;
  • Finanziamento e struttura del servizio sanitario nazionale”;
  • Comunità e territorio: linee guida per una programmazione urbanistica nazionale”.

 

 

Articolo 6
Scopo di fase

 

1) La fase politica che si apre con l’assemblea del 2021 si chiuderà dopo le prime elezioni politiche nazionali, se si si svolgeranno a distanza di meno di diciotto mesi dall’Assemblea. Altrimenti si chiuderà con l’Assemblea politica del 2025.

 

2) In questa fase, subito dopo l’Assemblea, Riconquistare l’Italia, oltre alle tradizionali attività di militanza indicate nell’art. 7, inizierà con immediatezza:

a) l’organizzazione dei gruppi locali di militanti e simpatizzanti, collegio per collegio, per verificare dove già RI è in grado di candidarsi e dove necessita di collaborazioni o di alleanze;

b) la ricerca di collaboratori e alleati nei collegi dove ciò sarà necessario;

c) l’alleanza e il coordinamento con altri soggetti collettivi – che abbiano dimostrato di saper durare nel tempo e che siano composti da un numero consistente di militanti – qualora questi soggetti collettivi condividano con RI la volontà di promuovere e organizzare fin da subito i gruppi di militanti che svolgeranno, collegio per collegio, la prossima campagna elettorale per le politiche nazionali;

d) la ricerca di candidati indipendenti e di gruppi locali di attivisti, anch’essi indipendenti da RI, specialmente nei territori nei quali RI non è radicata.

 

3) Lo scopo sociale della fase è riuscire a partecipare, con alleanze nazionali o locali o da soli, alle elezioni politiche nazionali, uno scopo realizzabile se le elezioni si svolgeranno dopo diciotto mesi dall’assemblea del 2021.

 

4) Conclusa la fase politica, l’Assemblea nazionale potrà modificare a maggioranza assoluta dei partecipanti il presente Statuto, che sarà invece immodificabile prima della conclusione della predetta fase politica.

 

 

Articolo 7
Attività

 

1) L’Associazione perseguirà i propri obiettivi mediante lo svolgimento di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:

a) organizzazione di attività culturali, di informazione, divulgazione e formazione politica, quali convegni, seminari, proiezioni, presentazioni di libri e saggi, dibattiti, riunioni, banchetti e volantinaggi;

b) raccolte pubbliche di adesioni, di firme o di fondi;

c) pubblicazione di libri, riviste ed altre iniziative editoriali sia in forma cartacea che telematica;

d) partecipazione alle consultazioni elettorali di ogni livello;

e) promozione di referendum o leggi di iniziativa popolare;

f) mobilitazione dei cittadini anche con partecipazione a pubbliche manifestazioni i cui contenuti siano compatibili o affini con gli scopi sociali.

 

2) Per lo svolgimento delle proprie attività RI si avvarrà delle prestazioni rese in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

 

 

Articolo 8
Risorse economiche

 

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote annuali e contributi dei soci;

b) sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti, donazioni e contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente;

c) contributi dello Stato, degli Enti Locali o altre istituzioni pubbliche nazionali e non;

d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) una mensilità all’anno (la prima) delle indennità percepite da assessori e sindaci iscritti a RI;

f) una quota rilevante degli stipendi e/o indennità di consiglieri regionali e parlamentari. La determinazione del contributo obbligatorio è demandata al Comitato Direttivo e sarà accettata dai candidati al momento e come condizione della candidatura;

g) qualsiasi altra entrata consentita dalla legge.

 

2) Le risorse vengono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.

 

3) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci, né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

 

4) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

 

5) Al termine di ogni esercizio il Tesoriere redige il rendiconto o bilancio consuntivo, che il Comitato Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

 

 

Articolo 9
Principi strategici d’azione

 

1) Sulla base dell’esperienza maturata dall’ARS, e poi dal FSI, Riconquistare l’Italia ritiene di fare propri i seguenti principi strategici d’azione.

a) Rifiuto della auto-definizione per la collocazione parlamentare o extraparlamentare: Riconquistare l’Italia non si auto-definisce, e i suoi iscritti non la definiscono, di centro, di centrosinistra, di centrodestra, di destra o di sinistra, né in altro modo. Il Partito ritiene prioritario focalizzare l’attenzione sulle proposte politiche e sulla loro rispondenza al programma costituzionale. Preferisce attrarre cittadini che sappiano rinunciare alle auto-definizioni (mere declamazioni), o che le reputino nocive, anziché cittadini che le elevino a condizione dell’adesione.

b) Auto-definizione: Riconquistare l’Italia si definisce e gli iscritti la definiscono come forza politica democratica, popolare, neosocialista, antieuropeista e patriottica.

c) Autonomia delle forme di militanza cittadina o di contrada: fermo restando, quanto ai contenuti, il rispetto del programma di RI, il Comitato Direttivo non impartisce ordini, ma ha un ruolo di semplice sollecitazione, indirizzo e supporto dei militanti locali.

d) Regola dell’80%: per aderire a RI è necessario e sufficiente condividere ed apprezzare l’80% del progetto (principi politici fondamentali, principi programmatici, principi di azione strategica, principi organizzativi e valore dei militanti). Con l’adesione, tuttavia, i soci accettano il progetto al 100%, impegnandosi, ciascuno secondo le proprie possibilità, alla sua integrale esecuzione e divulgando i documenti ufficiali anche nella parte eventualmente non condivisa. Ogni socio ha il diritto di concorrere con gli altri allo sviluppo ulteriore del programma.

 

 

Articolo 10
Soci

 

1) Il numero dei soci è illimitato e l’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche maggiori di sedici anni che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi e a osservarne l’Atto Costitutivo e lo Statuto.

 

2) Sono soci fondatori del Partito, e in quanto tali soci militanti, gli iscritti alla data della sua costituzione, 05 giugno 2016, salvo recesso.

 

3) Gli altri iscritti sono soci ordinari o soci finanziatori, i quali si dividono in soci militanti e soci simpatizzanti.

 

4) La quota associativa, da versarsi entro 30 giorni dall’adesione a RI e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno solare, ha un importo minimo di:

– (almeno) euro 10,00 (dieci) per i soci pensionati, studenti, disoccupati o precari;

– (almeno) euro 20,00 (venti) per i soci con lavoro stabile o professione autonoma avviata;

– (almeno) euro 100,00 (cento) per i soci finanziatori.

 

5) I soci di RI, militanti o simpatizzanti, non possono essere iscritti ad altri partiti politici.

 

6) L’ammissione a RI è subordinata alla presentazione di domanda mediante compilazione di un apposito modulo di iscrizione, anche in via telematica, ed implica l’accettazione e condivisione dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei documenti ufficiali.

 

7) Il Segretario cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci. Almeno ogni 18 mesi, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del verbale di convocazione della Assemblea annuale, il Comitato Direttivo fa predisporre, a cura del Segretario, un bollettino sintetico sull’andamento delle adesioni al Partito, contenente i dati aggiornati sul numero complessivo degli iscritti e sulla relativa ripartizione territoriale.

 

8) La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

 

9) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione ed è irrevocabile.

 

10) La decadenza è automatica in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi.

 

11) L’esclusione dei soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri:

a) per comportamento contrastante con gli scopi di RI;

b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

c) per indegnità.

 

12) Prima di procedere all’esclusione, il Collegio dei Probiviri deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

 

13) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

 

Articolo 11
Diritti e doveri dei soci

 

1) Tutti i soci militanti hanno il diritto:

a) di partecipare effettivamente e fattivamente alla vita dell’Associazione;

b) di partecipare all’Assemblea con diritto di voto e con ogni altro diritto riconosciuto dallo Statuto;

c) di accedere alle cariche associative, se sono in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

 

2) I soci militanti hanno il dovere:

a) di rispettare l’Atto Costitutivo, lo Statuto, i documenti ufficiali, il codice di cui al successivo articolo 12 e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, ossia di essere leali e corretti nei confronti di RI e quindi dei soci assieme considerati, evitando di attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli obiettivi che ne animano l’operato;

b) di comportarsi con correttezza nei confronti degli altri soci e di non compiere reati gravi, anche al di fuori dell’attività di militanza in RI;

c) di fare ogni sforzo per partecipare all’Assemblea nazionale annuale;

d) di cercare di persuadere amici e conoscenti ad iscriversi a RI;

e) di concorrere con gli altri soci della loro città o contrada ad organizzare almeno una iniziativa pubblica all’anno di presentazione di RI;

f) di offrire a RI tutto il contributo di cui sono capaci per la realizzazione delle finalità statutarie, ciascuno secondo le proprie competenze e possibilità;

g) di versare la quota associativa annuale;

h) di partecipare attivamente alla campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali.

 

3) I soci simpatizzanti possono assistere all’Assemblea senza diritto di parola o di voto ma non hanno i diritti dei soci militanti. Essi hanno i doveri dei soci militanti, limitatamente ai sopra indicati punti g) ed h). Con una semplice dichiarazione indirizzata alla mail del partito, possono scegliere di divenire soci militanti.

 

4) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

 

Articolo 12
Codice di autodisciplina dei soci nei comportamenti pubblici

 

1) In pubblico, su giornali, in radio, in televisione, su internet, ossia in articoli e commenti, anche su pagine personali o di gruppo nelle piattaforme sociali di rete, i soci di RI non discutono, tra loro, su: ciò che RI deve fare o non fare, chi deve contattare o non contattare, con chi deve avere rapporti o non avere rapporti, quale tipo di militanza deve privilegiare o evitare, nonché su argomenti simili.

 

2) Su blog, pagine e profili personali delle piattaforme sociali di rete, ogni socio di RI è libero di esprimere il proprio pensiero, purché non contrasti chiaramente con il presente Statuto, con i profili di analisi e proposte di RI, con i principi programmatici (contenuti nei documenti ufficiali) o con il progetto e i caratteri dell’organizzazione.

 

3) È fatto divieto di utilizzare il simbolo di RI, su pagine e profili delle piattaforme sociali di rete, ai soci che non si identifichino con il proprio nome e cognome.

 

 

Articolo 13
Organi dell’Associazione

 

1) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere;

f) il Collegio dei Probiviri.

 

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

 

3) L’elezione o la nomina degli organi è disciplinata dal presente Statuto.

 

 

Articolo 14
L’Assemblea

 

1) L’Assemblea è annuale, composta da tutti i soci militanti ognuno dei quali dispone di un solo voto, e si svolge a giugno o a fine maggio di ogni anno.

 

2) L’Assemblea:

a) elegge il Comitato Direttivo;

b) vota gli eventuali emendamenti ai documenti programmatici proposti dal Comitato Direttivo e approva o rigetta i documenti programmatici eventualmente emendati;

c) nel rispetto dello Statuto e dell’Atto Costitutivo può deliberare mozioni, su proposta del Comitato Direttivo o di almeno 30 soci, che vincolano il Comitato Direttivo;

d) approva il rendiconto o bilancio consuntivo;

e) modifica l’Atto Costitutivo a maggioranza assoluta, su proposta del Comitato Direttivo o di 50 (cinquanta) soci militanti.

 

 

Articolo 15
Il Comitato Direttivo

 

1) Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. La sua funzione è, fondamentalmente, salvo emergenze, quella di dirigere l’esecuzione di un progetto approvato dai soci e consacrato nell’Atto Costitutivo e nel presente Statuto. È formato da quindici membri, eletti dall’Assemblea dei soci fra i soci militanti o cooptati dal Comitato Direttivo stesso, tra un’Assemblea e l’altra, se per qualsiasi ragione uno o più membri siano cessati dalla carica. I suoi membri rimangono in carica un anno e sono rieleggibili; possono farne parte esclusivamente i soci maggiorenni.

 

2) Al Comitato Direttivo spetta di:

a) scegliere e predisporre i documenti da presentare all’Assemblea e il relatore;

b) organizzare un seminario l’anno o, in alternativa, un importante convegno;

c) nominare i direttori dei mezzi di comunicazione di RI di cui all’articolo 3, i gestori degli strumenti internet sociali e di altri eventuali;

d) stimolare e indirizzare la militanza locale;

e) cooptare altri soci nel Comitato Direttivo, fino al raggiungimento del numero di 15, se per qualsiasi ragione uno o più membri siano cessati dalla carica;

f) convocare ed organizzare l’Assemblea;

g) nominare il Presidente e i membri del Collegio dei Probiviri;

h) proporre, eventualmente, ad altre associazioni o gruppi o uomini di cultura iniziative comuni, nonché rispondere a proposte ricevute e volte alla organizzazione di iniziative comuni;

i) autorizzare l’uso del simbolo di RI in elezioni amministrative e regionali;

l) autorizzare candidature in liste civiche di soci di RI;

m) deliberare la partecipazione ad alleanze elettorali per le elezioni politiche;

n) autorizzare l’uso del simbolo e delle denominazioni dell’Associazione;

o) eleggere tra i suoi membri il Presidente del Comitato Direttivo, che è anche Presidente di RI;

p) eleggere tra i suoi membri un Segretario e un Tesoriere;

q) sottoporre all’Assemblea mozioni;

r) in caso di necessità e di urgenza emettere dichiarazioni, comunicati o elaborare documenti, che eventualmente saranno oggetto di mozione in Assemblea;

s) emanare il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;

t) assieme ad altri soggetti di un’alleanza elettorale ripartire tra i partiti e i gruppi dell’alleanza seggi, candidati e quant’altro, e concordare simboli comuni; questa funzione può essere delegata a un numero ristretto di membri del Comitato Direttivo, che partecipino a organi comuni;

u) nei collegi riservati a RI all’interno di alleanze elettorali, o in tutti i collegi nel caso di candidatura fuori dall’alleanza, sollecitare la candidatura dei militanti, dirimere contrasti sulle candidature che siano sollevati dai territori, proporre candidati in situazione di stallo, riservarsi la scelta di un certo numero di candidati in alcuni collegi e collegi per candidati indipendenti scelti dal Direttivo, qualora possano essere utili al Partito;

v) indicare i candidati che parteciperanno a trasmissioni televisive o radiofoniche nazionali o concederanno interviste o interverranno sulla stampa nazionale;

z) nominare coordinatori provinciali, regionali o relativi a collegi elettorali, motivandone le ragioni.

 

3) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano in età.

 

4) Il Comitato Direttivo si riunisce fisicamente o in via telematica, mediante gli idonei strumenti, almeno ogni 2 mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la partecipazione della maggioranza dei soci membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

5) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso inviato tramite messaggio di posta elettronica o altro idoneo strumento telematico, da recapitarsi, possibilmente, almeno 6 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

 

6) I verbali di ogni riunione del Comitato Direttivo vengono redatti a cura del Segretario e conservati agli atti.

 

7) L’ingiustificata assenza di un membro a più di 3 riunioni annue del Comitato Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il membro decaduto non è immediatamente rieleggibile. Il Comitato Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto di RI, fornendo sempre puntuale riscontro delle operazioni effettuate.

 

8) Le dimissioni di un membro del Comitato Direttivo vanno comunicate formalmente alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione e sono irrevocabili. Il Comitato Direttivo non ha il potere di respingerle.

 

 

Articolo 16
Il Presidente

 

1) Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi membri, è il rappresentante legale di RI di fronte a terzi e in giudizio, ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi ed è Presidente dell’Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo. Ha il potere, delegabile per iscritto, di aprire e chiudere conti correnti bancari intestati all’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario, anch’esso eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi membri o, in assenza, al membro più anziano di età.

 

2) Il Presidente dirige le riunioni del Comitato Direttivo, che convoca fissandone l’ordine del giorno, inserendovi obbligatoriamente gli argomenti richiesti da almeno un terzo dei membri. Presiede l’Assemblea e ne disciplina il funzionamento, nel rispetto di eventuali regolamenti deliberati dal Comitato Direttivo.

 

 

Articolo 17
Principi organizzativi

 

1) Tendenziale unanimità.

a) Il Presidente, nell’esercizio del potere di indirizzo e impulso dell’attività del Comitato Direttivo, deve proporre o mettere ai voti delibere che ottengano il consenso tendenzialmente dell’unanimità dei membri, pena la responsabilità politica, sotto il profilo della incapacità tecnica: se intravede possibili divisioni, ha il dovere di ritirare le proposte;

b) i membri del Comitato Direttivo, se propongono di deliberare su una questione, devono ottenere il consenso tendenzialmente dell’unanimità, pena la responsabilità politica, sotto il profilo dell’errore tecnico;

c) il Comitato Direttivo, nella scelta degli argomenti oggetto dei documenti sottoposti all’Assemblea ogni anno, nonché nell’approvare, modificare e revisionare documenti commissionati a singoli soci, deve sottoporre all’Assemblea testi che ottengano l’approvazione, eventualmente con qualche emendamento, da parte di una larga maggioranza dell’Assemblea, pena la responsabilità politica, sotto il profilo dell’errore tecnico.

 

2) Cooptazione ed elezione di soci nel Comitato Direttivo.

a) Il Comitato Direttivo, possibilmente all’unanimità o comunque a maggioranza, può proporre ai soci che siano iscritti all’Associazione da almeno 24 mesi di entrare a far parte del Comitato medesimo, qualora per qualsiasi causa i uno o più membri del Comitato Direttivo siano cessati dalla carica;

b) i membri del Comitato Direttivo non sono cooptati o eletti per appartenenza ad una corrente politica, né come espressione di comunità locali, ma esclusivamente sulla base dei seguenti criteri: quantità e qualità dell’impegno profuso, fiducia nel progetto, equilibrio e competenze specifiche;

c) il socio che accetti formalmente la proposta di cooptazione diviene membro del Comitato Direttivo solo dopo un periodo di prova, consistente nella partecipazione senza diritto di parola e di voto a tre riunioni del Comitato Direttivo: all’esito della prova il destinatario della proposta è tenuto a formalizzare la propria eventuale conferma, in mancanza della quale la cooptazione decade automaticamente;

d) il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea annuale. All’elezione partecipano liste di soci, che siano iscritti all’Associazione da almeno 24 mesi, composte da un numero prefissato di 15 membri, che devono essere sostenute da altri 35 soci ciascuna e comunicate alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea; ogni socio può sostenere una sola lista;

e) in caso di presentazione di una sola lista il Comitato Direttivo è eletto per acclamazione.

 

3) Divieto di mandato imperativo.

a) I membri del Comitato Direttivo non rappresentano né una corrente politica, né i soci della loro città o Regione, ma sono componenti di un organo con funzioni prevalentemente tecniche, che si limita a dirigere l’esecuzione di un progetto fissato nell’Atto Costitutivo e nello Statuto;

b) ogni membro del Comitato Direttivo esprime sempre e solo le sue posizioni personali e gli è vietato pronunciarsi a nome di altri soci. A questi ultimi è consentito porre questioni al Comitato Direttivo, da formalizzare in istanze scritte e nominative inviate alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione. Non sono prese in considerazione istanze che sollevino più di due chiare questioni.

 

 

Articolo 18
Il Segretario

 

1) Il Segretario è uno dei membri del Comitato Direttivo, dal quale è eletto.

 

2) Redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, archivia i documenti, e svolge ogni ruolo di supporto alle attività del Comitato Direttivo.

 

 

Articolo 19
Il Tesoriere

 

1) Il Tesoriere è uno dei membri del Comitato Direttivo, dal quale è eletto.

 

2) Gestisce la contabilità e predispone il rendiconto annuale o bilancio consuntivo, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Comitato Direttivo, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

 

 

Articolo 20
Il Collegio dei Probiviri

 

1) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 soci nominati dal Comitato Direttivo e resta in carica per 2 anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

 

2) Su segnalazione di uno o più soci e nel rispetto del contraddittorio, il Collegio dei Probiviri giudica il comportamento dei soci, nell’ambito dell’Associazione così come nella vita civile, sulla base dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei criteri di lealtà e correttezza.

 

3) Il procedimento si conclude con l’assoluzione, con la censura, con la sospensione fino a 6 mesi o con l’esclusione dall’Associazione. La decisione è inappellabile, ma è ammesso reclamo al medesimo Collegio, sulla base di nuovi elementi di fatto. Nei procedimenti disciplinari è escluso ogni intervento del Comitato Direttivo.

 

 

Articolo 21
Libri sociali e registri contabili

 

1) I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;

d) libro degli inventari, il quale, con riferimento alla fine di ciascun esercizio, deve contenere l’indicazione di tutte le attività e le passività dell’Associazione mediante la trascrizione del relativo rendiconto o bilancio consuntivo.

 

 

Articolo 22
Riproduzione nella forma dell’atto pubblico

 

1) I soci autorizzano fin da ora le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie al momento della riproduzione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nella forma dell’atto pubblico, ferma la libertà del Comitato Direttivo di decidere se procedere o meno alla stipulazione dell’atto pubblico.

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