Atto Costitutivo e Statuto del FSI – Fronte Sovranista Italiano (bozza per l'assemblea nazionale)
Pubblichiamo la bozza di Atto Costitutivo e Statuto del FSI per l’assemblea nazionale del 5 giugno 2016.
In coda il regolamento per la proposizione di emendamenti.
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
“FRONTE SOVRANISTA ITALIANO”
Il giorno 05 giugno 2016 in Roma, Via Simone De Saint Bon n. 19, presso il Teatro dell’Angelo, alle ore 10:00, si sono riuniti i cittadini italiani iscritti alla “Associazione Riconquistare la Sovranità” (in breve ARS), C.F. 90040760663, i quali deliberano di costituire l’associazione denominata “FRONTE SOVRANISTA ITALIANO” (in breve FSI) ed approvano la seguente
DICHIARAZIONE COSTITUTIVA:
nel ripercorrere l’attività e l’impegno prodigati in quattro anni di vita associativa, i presenti constatano che l’ARS ha raggiunto lo scopo sociale di aggregare un numero rilevante di cittadini. L’ARS, dispiegando l’attività di militanza, ha diffuso le idee sovraniste e presentato le sue analisi e proposte come elemento di una coscienza critica per un movimento di opposizione all’Unione europea, organizzazione internazionale che ha pressoché estinto la nostra sovranità economica e politica e con essa la democrazia. Avendo dimostrato capacità di azione, di crescita, di durata e di radicamento in gran parte delle regioni italiane, l’ARS è pertanto pronta a dar vita ad una frazione politica della futura Alleanza sovranista destinata a rivoluzionare la politica nazionale.
I governi che, da almeno venti anni, sono espressione del partito unico delle due coalizioni liberiste ed eurounioniste, infatti, proseguono con una politica depressiva volta all’ostinata e assurda difesa dell’euro e con esso dell’Unione europea.
La moneta unica, utilizzata da paesi con strutture produttive, tassi di inflazione e di interesse disomogenei, unita alla libera circolazione dei capitali, ha favorito il formarsi di squilibri commerciali che, allo scatenarsi della crisi, prima finanziaria e poi economica, si sono potuti fronteggiare soltanto tramite lo strumento residuale rimasto in capo ai governi, ovvero quello delle cd. riforme del mercato del lavoro, visti i crescenti vincoli alla politica fiscale sanciti a partire dal Trattato di Maastricht e cristallizzati con la riforma dell’articolo 81 della Costituzione, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio strutturale nel nostro ordinamento. Tali riforme hanno portato ad una progressiva compressione dei diritti dei lavoratori, con il fine di ridurre il loro salario reale, lasciando che i paesi dell’area euro competessero tra loro riducendo la domanda interna. Si è così innescata una crisi ancora più profonda e durevole nei paesi dell’area periferica, data l’impossibilità, all’interno dell’Unione europea, di adottare efficaci misure di politica economica e stante l’assoluta refrattarietà dei paesi dell’area centrale a sostenere la domanda e la crescita dei salari. La politica deflazionistica ha conseguentemente colpito ampi settori e categorie di piccoli professionisti, imprenditori e artigiani, che vivono di domanda interna.
Il sistema disfunzionale, derivante dai Trattati europei e dalle misure imposte dall’Unione, promuove, quindi, la crescente disuguaglianza sociale, priva lo Stato italiano della possibilità di programmare una propria ed autonoma politica economica ed industriale, lo spinge a perseguire continue dismissioni di patrimonio e servizi pubblici e a praticare politiche fiscali restrittive, quando ci sarebbe disperato bisogno di massicci investimenti pubblici per condurre stabilmente il paese al di fuori della lunga crisi.
L’effetto combinato degli aumenti delle imposte in modo regressivo, dei tagli alla spesa pubblica, con conseguente riduzione, o maggiore costo, dei servizi essenziali, delle privatizzazioni e delle misure volte ad aumentare l’insicurezza sociale dei lavoratori, non ha prodotto un sistema economico più competitivo, bensì ha promosso il trasferimento di ricchezza dai ceti bassi e medi a quelli più alti e favorito, data anche l’impossibilità del controllo dei movimenti dei capitali, l’acquisizione estera delle imprese e delle risorse nazionali da parte degli investitori stranieri.
Ulteriore minaccia deriva dai trattati di libero scambio dell’Unione europea con paesi terzi, che vanno ad esporre a forte concorrenza estera le imprese agricole ed interi settori produttivi nazionali, già fortemente danneggiati dalle regole europee, producendo ulteriore disoccupazione oltre ad un peggioramento degli standard qualitativi dei prodotti commerciabili.
La terribile crisi economica, ormai stabile e strutturale, palesa una profonda crisi politica e la quasi totale perdita della democrazia. La burocrazia tecnocratica europea, anonima, sconosciuta, mai eletta, ha espropriato gli stati e i popoli del potere di disciplinare i loro sistemi economici e li ha costretti a subire, nel totale disprezzo della volontà popolare, la concorrenza tra imprese e gestori dei grandi capitali internazionali.
Il Parlamento italiano, che non può, nemmeno all’unanimità, emanare le leggi ordinarie indispensabili per sottrarci alla crisi in corso, perché su di esse e sulle norme costituzionali prevale di fatto il diritto europeo, esprime icasticamente la paralisi della democrazia politica. In ragione di questa prevalenza, la quale sta ad indicare che il grande capitale ha espropriato il potere del Popolo di disciplinare la propria vita economica, anche la Costituzione della Repubblica italiana è, da almeno due decenni, totalmente disapplicata dai governi e dal Parlamento nelle sue norme più programmaticamente avanzate, volte a disciplinare i rapporti economici (artt. 35-47).
Il contrasto insanabile tra la disciplina costituzionale e i principi cardine dell’Unione europea impone una scelta di campo senza cedimenti o adattamenti. A fronte di questa crisi economica e politica i sovranisti italiani riconfermano l’esigenza e l’ineluttabilità della riconquista della piena sovranità nazionale e popolare, per ricollocare, anche di fatto, la Costituzione al vertice del nostro ordinamento e a guida del Popolo nella disciplina dei rapporti economici.
Questo nobile obiettivo comporta un vitale e indispensabile atto di recesso dai Trattati europei, previsto dal diritto internazionale e dagli stessi trattati, il quale, nelle more di una trattativa di sganciamento che esporrà l’Italia ai ricatti dei “mercati”, dovrà di necessità essere anticipato da provvedimenti d’urgenza che saranno di rottura dell’ordine giuridico dell’Unione europea. Le simultanee misure di natura monetaria e finanziaria e i successivi provvedimenti, utili e necessari per salvaguardare la coesione sociale e territoriale, ricostruiranno un’economia sociale e popolare, improntata alla giustizia sociale, fondata sull’obiettivo della piena occupazione e conforme ai principi costituzionali.
L’esito fatale di oltre venti anni di apertura ai mercati globali e di cancellazione dei confini nazionali, ha preso forma in governi di occupazione o di commissariamento, puntellati da un’infame e infida classe dominante di centrodestra e di centrosinistra, che esegue politiche economiche depressive “per conto esteri”.
Una scellerata classe politica, culturalmente succube degli Stati Uniti d’America, ha accettato servilmente un modello antropologico illuminato e rafforzato dalle direttive economiche e politiche dell’Unione europea, ossessivamente riformando, ma in realtà stravolgendo e talvolta interamente abrogando, molteplici settori nevralgici dell’ordinamento giuridico italiano. I politici italiani, deresponsabilizzati dalla pseudocultura individualistica e sovranazionale, scollegati dalla comunità di provenienza, indifferenti se non addirittura ostili, hanno scelto la fellonia di tutelare gli interessi di potentati economici stranieri.
Nessuna delle formazioni politiche di governo della Seconda Repubblica, totalmente prone agli organismi sovranazionali della finanza e delle multinazionali, esprime un’autentica posizione sovranista. Si impone pertanto l’esigenza di una nuova classe politica espressa dalle avanguardie del Popolo e che nel Popolo ritrovi la fonte originaria di legittimità del potere, immedesimata nella nazione, compenetrata dal senso dello stato e del bene comune, mossa dall’amor di patria, formata e selezionata democraticamente da nuovi partiti popolari, responsabile, preparata e disposta al sacrificio richiesto dal compito storico di guida, di rappresentanza politica e di direzione dello stato.
I sovranisti dell’ARS, impegnati a costruire l’alternativa per riconquistare la sovranità politica, economica, monetaria, culturale, sociale, diplomatica e militare dell’Italia, ritenendo ineludibile il ricambio totale dell’attuale ceto dirigente e, al fine di perseguire tale obiettivo, la formazione di un nuovo soggetto politico, procedono pertanto alla costituzione del “FRONTE SOVRANISTA ITALIANO”, da essi considerato come elemento di una futura ampia Alleanza sovranista.
* * *
La vita del FSI sarà disciplinata dal seguente Statuto, che è parte integrante dell’Atto Costitutivo.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“FRONTE SOVRANISTA ITALIANO”
Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata
1) È costituita l’associazione denominata “FRONTE SOVRANISTA ITALIANO” (di seguito anche FSI o semplicemente Associazione), con sede in …………….., Via ……….., cap ……………… L’eventuale successivo trasferimento della sede sociale, deliberato dal Comitato Direttivo, non comporterà modifica statutaria.
2) L’Associazione non ha fini di lucro e non ha alcuna finalità di svolgimento di attività di natura commerciale, salvo quelle marginali e necessarie come forma di finanziamento per le iniziative e gli obiettivi previsti dal presente Statuto. È fatto divieto di ripartire fra gli associati in forme dirette, indirette o differite il patrimonio o i fondi del FSI. Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.
3) La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2
Simbolo
1) Il simbolo del FSI, riprodotto di seguito, è un cerchio con contorno rosso in campo bianco, nel quale sono rappresentate in sequenza, a caratteri maiuscoli di colore verde, la lettera “F”, la lettera “S” e la lettera “I”, seguite da una stella di colore rosso la cui parte sinistra è incompleta e tagliata da una parentesi tonda chiusa sempre di colore rosso. Alla base delle 3 lettere e del simbolo è inserita la scritta di colore grigio “Fronte Sovranista Italiano”. I colori utilizzati sono quelli del Tricolore italiano e la stella richiama l’emblema della Repubblica.
2) Il simbolo e le denominazioni “Fronte Sovranista Italiano” e “FSI” appartengono all’Associazione e non possono essere utilizzati da terzi, né dai soci al di fuori delle attività, modalità e finalità statutarie, senza il consenso del Comitato Direttivo.
Articolo 3
Canali ufficiali di comunicazione
1) Canali ufficiali di comunicazione e divulgazione del FSI sono il sito internet istituzionale www.frontesovranistaitaliano.it (anche www.frontesovranista.it) e la rivista telematica “Appello al Popolo” (www.appelloalpopolo.it). La scelta e l’utilizzo di altri canali di comunicazione sono rimessi al Comitato Direttivo e l’eventuale successiva modifica o implementazione di tali strumenti non comporterà modifica statutaria.
Articolo 4
Principi politici e scopo sociale
1) Il FSI, in continuità con la “Associazione Riconquistare la Sovranità” (di seguito semplicemente ARS) della quale costituisce promanazione, si pone come soggetto politico sovranista. “Sovranismo” e “Sovranista”, neologismi introdotti dall’ARS, designano l’istanza di riconquista della sovranità da parte del Popolo e dello Stato italiani, per ricollocare, anche di fatto, la Costituzione repubblicana del 1948 al vertice dell’ordinamento, affinché torni ad essere il faro luminoso che guidi il Popolo italiano nella disciplina dei rapporti economici e nel perseguimento di una effettiva giustizia sociale.
2) Lo scopo sociale del Fronte Sovranista Italiano è la riconquista e l’esercizio concreto da parte dell’Italia della propria sovranità nazionale, in ogni sua forma ed espressione, attraverso il recesso dall’Unione europea e l’introduzione, in ogni ambito, di normative e programmi che costituiscano fedele applicazione della Costituzione repubblicana del 1948 e attuazione del modello economico e sociale in essa delineato. L’“Europa” dovrà pertanto essere solo una alleanza di alcuni stati europei a difesa delle sovranità assolute degli stati membri e dei loro interessi comuni.
3) Lo scopo sociale del FSI è sviluppato nei principi politici, immodificabili, illustrati nel “Documento di analisi e proposte” dell’ARS, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Statuto e dell’Atto Costitutivo, sia pur emendato dai riferimenti alle vicende politico-economiche contingenti, che restano comunque a testimonianza della acutezza di analisi e della lungimiranza dei promotori dell’ARS.
Articolo 5
Programma Politico
1) I documenti ufficiali approvati dalle assemblee nazionali dell’ARS non entrano nell’Atto Costitutivo e nello Statuto, ma costituiscono il programma politico del FSI, che sarà ulteriormente sviluppato mediante l’approvazione di ulteriori documenti da parte delle assemblee nazionali del FSI nel quadriennio di cui al successivo articolo 6.
2) I documenti approvati dalle assemblee nazionali dell’ARS sono:
– “Reprimere la rendita finanziaria e instaurare un sistema finanziario nazionale”;
– “Lavoro e previdenza sociale”;
– “Scuola”;
– “Combattere la rendita urbana”;
– “La riforma degli enti territoriali in Italia”;
– “Documento sulla immigrazione”;
– “Documento sui diritti civili bioetici”;
3) Ad essi si aggiungono i documenti oggi eventualmente approvati dall’assemblea fondativa del FSI:
– “Proposta di riforma del sistema bancario”;
– “La disciplina delle finanze dei Comuni”;
– “Giochi e scommesse”.
Articolo 6
Scopo di fase
1) Per il raggiungimento del proprio scopo sociale il FSI si propone di dotarsi, per il prossimo quadriennio, di una disciplina statutaria agile e consona alla attuale consistenza della propria organizzazione.
2) Il presente Statuto e l’Atto Costitutivo avranno quindi durata di 4 anni, nel corso dei quali resteranno immodificabili, in quanto destinati a disciplinare ed organizzare la prima fase della vita del FSI, nella quale l’Associazione proseguirà nelle attività di divulgazione delle idee sovraniste, sollecitazione della militanza e aggregazione politica, funzionali alla formazione di una nuova valorosa e diffusa classe dirigente, pur proponendosi sin d’ora di partecipare alle consultazioni elettorali, di ogni livello, laddove il Comitato Direttivo ritenesse ricorrerne le condizioni.
3) Lo scopo in tale fase sarà dunque quello di trasformare l’embrione del nuovo partito in una solida e consistente frazione di un’alleanza di forze politiche sovraniste. Il FSI promuoverà tale alleanza soltanto con quelle formazioni che abbiano dimostrato di essere vitali, radicate ed attive sul territorio, di saper crescere continuativamente per numero di associati e di essere solide, ossia di non subire significative scissioni.
4) L’assemblea nazionale del 2020 modificherà l’Atto Costitutivo e lo Statuto per la disciplina della fase successiva. Per questa modifica sarà sufficiente la maggioranza dei soci presenti in assemblea.
Articolo 7
Attività
1) L’Associazione perseguirà i propri obiettivi mediante lo svolgimento di attività che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:
a) organizzazione di attività culturali, di informazione, divulgazione e formazione politica, quali convegni, seminari, proiezioni, presentazioni di libri e saggi, dibattiti, riunioni, banchetti e volantinaggi;
b) raccolte pubbliche di adesioni, di firme o di fondi;
c) pubblicazione di libri, riviste ed altre iniziative editoriali sia in forma cartacea che telematica;
d) partecipazione alle consultazioni elettorali di ogni livello;
e) promozione di referendum o leggi di iniziativa popolare;
f) mobilitazione dei cittadini anche con partecipazione a pubbliche manifestazioni i cui contenuti siano compatibili o affini con gli scopi sociali.
2) Per lo svolgimento delle proprie attività il FSI si avvarrà delle prestazioni rese in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Articolo 8
Risorse economiche
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote annuali e contributi dei soci;
b) sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti, donazioni e contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente;
c) contributi dello Stato, degli Enti Locali o altre istituzioni pubbliche nazionali e non;
d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
e) una mensilità all’anno (la prima) delle indennità percepite da assessori e sindaci iscritti al FSI;
f) una quota rilevante degli stipendi e/o indennità di consiglieri regionali e parlamentari. La determinazione del contributo obbligatorio è demandata al Comitato Direttivo e sarà accettata dai candidati al momento e come condizione della candidatura;
g) qualsiasi altra entrata consentita dalla legge.
2) Le risorse vengono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.
3) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci, né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento dell’Associaizone, per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
4) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
5) Al termine di ogni esercizio il Tesoriere redige il rendiconto o bilancio consuntivo, che il Comitato Direttivo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Articolo 9
Principi strategici d’azione
1) Sulla base dell’esperienza maturata dall’ARS, il Fronte Sovranista Italiano ritiene di fare propri i seguenti principi strategici d’azione.
a) Rifiuto della auto-definizione: il Fronte Sovranista Italiano non si auto-definisce, e i suoi iscritti non lo definiscono, di centro, di centrosinistra, di centrodestra, di destra o di sinistra, né in altro modo. Il FSI ritiene prioritario focalizzare l’attenzione sulle proposte politiche e sulla loro rispondenza al programma costituzionale. Preferisce attrarre cittadini che sappiano rinunciare alle auto-definizioni (mere declamazioni), o che le reputino nocive, anziché cittadini che le elevino a condizione dell’adesione.
b) Autonomia delle forme di militanza cittadina o di contrada: fermo restando, quanto ai contenuti, il rispetto del programma del FSI, il Comitato Direttivo non impartisce ordini, ma ha un ruolo di semplice sollecitazione, indirizzo e supporto dei militanti locali.
c) Regola dell’80%: per aderire al FSI è necessario e sufficiente condividere ed apprezzare l’80% del progetto (principi politici fondamentali, principi programmatici, principi di azione strategica, principi organizzativi e valore dei militanti). Con l’adesione, tuttavia, i soci accettano il progetto al 100%, impegnandosi, ciascuno secondo le proprie possibilità, alla sua integrale esecuzione e divulgando i documenti ufficiali anche nella parte eventualmente non condivisa. Ogni socio ha il diritto di concorrere con gli altri allo sviluppo ulteriore del programma.
d) Indietro non si torna: tendenzialmente il FSI deve andare sempre avanti nell’attuazione del progetto, senza tornare sui propri passi fino a quando non verrà completata la fase di cui all’articolo 6. Il principio è strettamente connesso con l’ulteriore principio della tendenziale unanimità sancito nel successivo articolo 17, finalizzato ad assicurare la più ampia condivisione delle strategie e dei programmi, per l’attuazione di un progetto che comunque è sostanzialmente definito dai soci nell’Atto Costitutivo e nel presente Statuto. Il programma politico, costituito dai documenti ufficiali approvati dalle assemblee dell’ARS (escluso il “Documento di Analisi e Proposte” che esprime i principi immodificabili del FSI) e dai documenti ufficiali che saranno annualmente approvati dalle assemblee del FSI, potrà essere rivisto nelle forme congressuali una volta che, completata nel giugno 2020 la prima fase quadriennale, l’Associazione sarà diventata una solida e consistente frazione dell’Alleanza sovranista.
Articolo 10
Soci
1) Il numero dei soci è illimitato e l’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche maggiori di sedici anni che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi e a osservarne l’Atto Costitutivo e lo Statuto.
2) Sono membri dell’Associazione, in qualità di soci fondatori, tutti i cittadini iscritti alla “Associazione Riconquistare la Sovranità”, salvo esercizio della facoltà di recesso.
3) Gli altri iscritti sono soci ordinari o soci finanziatori.
4) La quota associativa, da versarsi entro 30 giorni dall’adesione al FSI e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno solare, ha un importo minimo di (almeno):
– euro 10,00 (dieci) per i soci pensionati, studenti, disoccupati o precari;
– euro 20,00 (venti) per i soci con lavoro stabile o professione autonoma avviata;
– euro 100,00 (cento) per i soci finanziatori.
5) I soci del FSI non possono essere iscritti ad altri partiti politici.
6) L’ammissione al FSI è subordinata alla presentazione di domanda mediante compilazione di un apposito modulo di iscrizione, anche in via telematica, ed implica l’accettazione e condivisione dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei documenti ufficiali;
7) Il Segretario cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
8) La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
9) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione ed è irrevocabile.
10) La decadenza è automatica in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi.
11) L’esclusione dei soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri:
a) per comportamento contrastante con gli scopi del FSI;
b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
c) per indegnità.
12) Prima di procedere all’esclusione, il Collegio dei Probiviri deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
13) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Articolo 11
Diritti e doveri dei soci
1) Tutti i soci hanno il diritto:
a) di partecipare effettivamente e fattivamente alla vita dell’Associazione;
b) di partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) di accedere alle cariche associative.
2) Tutti i soci hanno il dovere:
a) di rispettare l’Atto Costitutivo, lo Statuto, i documenti ufficiali, il codice di cui al successivo articolo 12 e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, ossia di essere leali e corretti nei confronti del FSI e quindi dei soci assieme considerati, evitando di attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli obiettivi che ne animano l’operato;
b) di comportarsi con correttezza nei confronti degli altri soci e di non compiere reati gravi, anche al di fuori dell’attività di militanza nel FSI;
c) di fare ogni sforzo per partecipare all’assemblea nazionale annuale;
d) di cercare di persuadere amici e conoscenti ad iscriversi al FSI;
e) di concorrere con gli altri soci della loro città o contrada ad organizzare almeno una iniziativa pubblica all’anno di presentazione del FSI;
f) di offrire al FSI tutto il contributo di cui sono capaci per la realizzazione delle finalità statutarie, ciascuno secondo le proprie competenze e possibilità;
g) di versare la quota associativa annuale.
3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Articolo 12
Codice di autodisciplina dei soci nei comportamenti pubblici
1) In pubblico, su giornali, in radio, in televisione, su internet, ossia in articoli e commenti, anche su pagine personali o di gruppo nelle piattaforme sociali di rete, i soci del FSI non discutono, tra loro, su: ciò che il FSI deve fare o non fare, chi deve contattare o non contattare, con chi deve avere rapporti o non avere rapporti, quale tipo di militanza deve privilegiare o evitare, nonché su argomenti simili;
2) su blog, pagine e profili personali delle piattaforme sociali di rete, ogni socio del FSI è libero di esprimere il proprio pensiero, purché non contrasti chiaramente con il presente Statuto, con i profili di analisi e proposte del FSI, con i principi programmatici (contenuti nei documenti ufficiali) o con il progetto e i caratteri dell’organizzazione;
3) è fatto divieto di utilizzare il simbolo del FSI, su pagine e profili delle piattaforme sociali di rete, ai soci che non si identifichino con il proprio nome e cognome.
Articolo 13
Organi dell’Associazione
1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente e il Vice-Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei Probiviri.
2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
3) L’elezione o la nomina degli organi è disciplinata dal presente Statuto.
Articolo 14
L’Assemblea
1) L’Assemblea è annuale, composta da tutti i soci ognuno dei quali dispone di un solo voto, e si svolge a giugno o a fine maggio di ogni anno. L’Assemblea del 2020 avrà il potere di modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto e segnerà il passaggio ad una nuova fase della vita del FSI.
2) L’Assemblea:
a) elegge il Comitato Direttivo;
b) vota gli eventuali emendamenti ai documenti programmatici proposti dal Comitato Direttivo e approva o rigetta i documenti programmatici eventualmente emendati;
c) nel rispetto dello Statuto e dell’Atto Costitutivo può deliberare mozioni, su proposta di almeno 30 soci, che vincolano il Comitato Direttivo;
d) approva il rendiconto o bilancio consuntivo.
Articolo 15
Il Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. La sua funzione è esclusivamente quella di dirigere l’esecuzione di un progetto approvato dai soci e consacrato nell’Atto Costitutivo e nel presente Statuto. È formato da un numero di membri non inferiore a 15 (quindici), eletti dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi o cooptati dal Comitato Direttivo stesso, tra un’assemblea e l’altra. I suoi membri rimangono in carica un anno e sono rieleggibili; possono farne parte esclusivamente i soci maggiorenni.
2) Al Comitato Direttivo spetta di:
a) scegliere e predisporre i documenti da presentare all’Assemblea e il relatore;
b) organizzare un seminario l’anno, in alternativa, un importante convegno;
c) nominare i direttori dei mezzi di comunicazione del FSI di cui all’articolo 3, i gestori degli strumenti internet sociali e di altri eventuali;
d) stimolare e indirizzare la militanza locale;
e) cooptare altri soci nel Comitato Direttivo;
f) convocare ed organizzare l’Assemblea;
g) nominare il Presidente e i membri del Collegio dei Probiviri;
h) proporre, eventualmente, ad altre associazioni o gruppi o uomini di cultura iniziative comuni, nonché rispondere a proposte ricevute e volte alla organizzazione di iniziative comuni;
i) autorizzare l’uso del simbolo del FSI in elezioni amministrative e regionali;
l) autorizzare candidature in liste civiche di soci del FSI;
m) deliberare la partecipazione ad alleanze elettorali per le elezioni politiche;
n) autorizzare l’uso del simbolo e delle denominazioni dell’Associazione;
o) eleggere tra i suoi membri il Presidente del Comitato Direttivo, che è anche Presidente del FSI, e un Vice-Presidente con funzioni di supplenza in caso di assenza o impedimento del Presidente;
p) eleggere tra i suoi membri un Segretario e un Tesoriere.
3) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano in età.
4) Il Comitato Direttivo si riunisce fisicamente o in via telematica, mediante gli idonei strumenti, almeno ogni due mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la partecipazione della maggioranza dei soci membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso inviato tramite messaggio di posta elettronica o altro idoneo strumento telematico, da recapitarsi almeno 6 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.
6) I verbali di ogni riunione del Comitato Direttivo vengono redatti a cura del Segretario e conservati agli atti.
7) L’ingiustificata assenza di un membro a più di 3 riunioni annue del Comitato Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il membro decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Comitato Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del FSI fornendo sempre puntuale riscontro delle operazioni effettuate.
8) Le dimissioni di un membro del Comitato Direttivo vanno comunicate formalmente alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione e sono irrevocabili. Il Comitato Direttivo non ha il potere di respingerle.
Articolo 16
Il Presidente
1) Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi membri, è il rappresentante legale del FSI di fronte a terzi e in giudizio, ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi ed è Presidente dell’Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo. Ha il potere, delegabile per iscritto, di aprire e chiudere conti correnti bancari intestati all’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi membri o, in assenza, al membro più anziano di età.
2) Il Presidente dirige le riunioni del Comitato Direttivo, che convoca fissandone l’ordine del giorno, inserendovi obbligatoriamente gli argomenti richiesti da almeno un terzo dei membri. Presiede l’Assemblea e ne disciplina il funzionamento, nel rispetto di eventuali regolamenti deliberati dal Comitato Direttivo.
Articolo 17
Principi organizzativi
1) Tendenziale unanimità.
a) Il Presidente, nell’esercizio del potere di indirizzo e impulso dell’attività del Comitato Direttivo, deve proporre o mettere ai voti delibere che ottengano il consenso tendenzialmente dell’unanimità dei membri, pena la responsabilità politica, sotto il profilo della incapacità tecnica: se intravede possibili divisioni, ha il dovere di ritirare le proposte;
b) i membri del Comitato Direttivo, se propongono di deliberare su una questione, devono ottenere il consenso tendenzialmente dell’unanimità, pena la responsabilità politica, sotto il profilo dell’errore tecnico;
c) il Comitato Direttivo, nella scelta degli argomenti oggetto dei documenti sottoposti all’assemblea ogni anno, nonché nell’approvare, modificare e revisionare documenti commissionati a singoli soci, deve sottoporre all’assemblea testi che ottengano l’approvazione, eventualmente con qualche emendamento, da parte della unanimità o quasi dell’assemblea, pena la responsabilità politica, sotto il profilo dell’errore tecnico.
2) Cooptazione ed elezione di soci nel Comitato Direttivo.
a) Il criterio per l’ingresso dei soci nel Comitato Direttivo, operativo nel tempo intercorrente tra un’assemblea e l’altra, è quello, già sperimentato nell’ARS, della cooptazione;
b) il Comitato Direttivo, possibilmente all’unanimità o comunque a maggioranza, su proposta di 4 (quattro) suoi membri, può proporre ai soci che siano iscritti all’Associazione da almeno 18 mesi di entrare a far parte del Comitato medesimo;
c) i membri del Comitato Direttivo non sono cooptati o eletti per appartenenza ad una corrente politica, né come espressione di comunità locali, ma esclusivamente sulla base dei seguenti criteri: quantità e qualità dell’impegno profuso, fiducia nel progetto, equilibrio e competenze specifiche;
d) il socio che accetti formalmente la proposta di cooptazione diviene membro del Comitato Direttivo solo dopo un periodo di prova, consistente nella partecipazione senza diritto di parola e di voto a tre riunioni del Comitato Direttivo: all’esito della prova il destinatario della proposta è tenuto a formalizzare la propria eventuale conferma, in mancanza della quale la cooptazione decade automaticamente;
e) il Comitato Direttivo è eletto dall’assemblea annuale. All’elezione partecipano liste di soci, che siano iscritti all’Associazione da almeno 18 mesi, composte da un numero prefissato di 15 (quindici) membri, che devono essere sostenute da altri 35 soci ciascuna e comunicate alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea. Ogni socio può sostenere una sola lista.
Qualora il Comitato Direttivo in carica sia composto da più di 15 membri, perché uno o più membri sono stati cooptati, la lista che partecipa all’elezione deve comunque essere composta da soli 15 membri.
Viene eletta nel Comitato Direttivo la lista che ottiene in assemblea il maggior numero di voti. Il Comitato Direttivo in carica è automaticamente confermato in assenza di liste concorrenti.
3) Divieto di mandato imperativo.
a) I membri del Comitato Direttivo non rappresentano né una corrente politica, né i soci della loro città o regione, ma sono componenti di un organo con funzioni prevalentemente tecniche, che si limita a dirigere l’esecuzione di un progetto fissato nell’Atto Costitutivo e nello Statuto;
b) ogni membro del Comitato Direttivo esprime sempre e solo le sue posizioni personali e gli è vietato pronunciarsi a nome di altri soci. A questi ultimi è consentito porre questioni al Comitato Direttivo, da formalizzare in istanze scritte e nominative inviate alla casella di posta elettronica ufficiale dell’Associazione. Non sono prese in considerazione istanze che sollevino più di 2 (due) questioni.
Art. 18
Il Segretario
1) Il Segretario è uno dei membri del Comitato Direttivo, dal quale è eletto.
2) Redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, archivia documenti, e svolge ogni ruolo di supporto alle attività del Comitato Direttivo.
Art. 19
Il Tesoriere
1) Il Tesoriere è uno dei membri del Comitato Direttivo, dal quale è eletto.
2) Gestisce la contabilità e predispone il rendiconto annuale o bilancio consuntivo, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Comitato Direttivo, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art. 20
Il Collegio dei Probiviri
1) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 soci nominati dal Comitato Direttivo e resta in carica per due anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.
2) Su segnalazione di uno o più soci e nel rispetto del contraddittorio, il Collegio dei Probiviri giudica il comportamento dei soci, nell’ambito dell’Associazione così come nella vita civile, sulla base dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e dei criteri di lealtà e correttezza.
3) Il procedimento si conclude con l’assoluzione, con la censura, con la sospensione fino a sei mesi o con l’esclusione dall’Associazione. La decisione è inappellabile, ma è ammesso reclamo al medesimo Collegio, sulla base di nuovi elementi di fatto. Nei procedimenti disciplinari è escluso ogni intervento del Comitato Direttivo.
Articolo 21
Libri sociali e registri contabili
1) I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
a) il libro dei soci;
b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
d) libro degli inventari, il quale, con riferimento alla fine di ciascun esercizio, deve contenere l’indicazione di tutte le attività e le passività dell’Associazione mediante la trascrizione del relativo rendiconto o bilancio consuntivo.
Articolo 22
Riproduzione nella forma dell’atto pubblico
1) I soci autorizzano fin da ora le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie al momento della riproduzione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nella forma dell’atto pubblico, ferma la libertà del Comitato Direttivo di decidere se procedere o meno alla stipulazione dell’atto pubblico.
Regolamento per la proposizione degli emendamenti, da formulare mediante commento al presente post:
– a) saranno sottoposti all’Assemblea gli emendamenti presentati da almeno 10 soci, o che comunque ricevano l’adesione complessiva di almeno 10 soci, entro 12 giorni dalla pubblicazione;
– b) il Comitato Direttivo potrà accettare le proposte di emendamento inserendole direttamente nel testo da sottoporre all’Assemblea. Potrà altresì riformulare le proposte di emendamento, senza stravolgerne il significato, al fine di coordinarle con il testo da emendare. In tale ipotesi i soci proponenti e/o sostenitori dell’emendamento potranno chiedere che l’Assemblea scelga fra le due formulazioni;
– c) ogni emendamento sarà brevemente illustrato all’Assemblea, in massimo 5 minuti, da uno dei soci proponenti e/o sostenitori, con possibilità del comitato Direttivo, tramite uno dei suoi membri, di replicare sempre con un massimo di 5 minuti. Gli altri soci che intendessero appoggiare o contrastare la proposta di emendamento non potranno intervenire in Assemblea, ma dovranno previamente segnalare i propri argomenti rispettivamente ai soci proponenti e/o sostenitori o al Comitato Direttivo.
A caldo, al volo…. se il Comitato Direttivo è “organo esecutivo” a chi è affidata l’elaborazione della linea politica e delle proposte programmatiche? Chi delibera riguardo le inevitabili evoluzioni dell’ambiente in cui si opera? Chi definisce le strategie di partito e le tattiche politiche necessarie (o preferibili)? Manca un pezzo fondamentale nella struttura: una assemblea che si riunisce una volta all’anno è del tutto inadeguata. E’ necessario definire l’istituto, le funzioni e le modalità di esercizio (proposta, discussione, votazione, deliberazione, trasmissione al CD, etc.) cui affidare il lavoro “propositivo” (legislativo) del Partito. Una “assemblea telematica permanente”, ad esempio (opportunamente codificata) o assemblee territoriali (a livello provinciale) che siano accessibili agli iscritti con il minimo possibile di difficoltà logistica, o qualsiasi altra struttura che consenta il dibattito e la deliberazione con il minimo possibile di complessità (tecnica e normativa) ma che, al contempo, possa garantire la sostenibilità della linea politica concordata e la pronta ed efficace risposta alle “questioni” sia esterne che interne.
Propongo l’emendamento per il comma 5 dell’articolo 10 che riporta “I soci del FSI non possono essere iscritti ad altri partiti politici”.
Lo sostituirei con “I soci del FSI non possono essere iscritti ad altri partiti,movimenti e organizzazioni politiche,o che abbiano tali finalità”
Partendo dalla descrizione che il co-fondatore e gli iscritti fanno del m5s,la definizione di partito politico è stata rifiutata.Infatti essi parlano del Movimento come di una “libera associazione di cittadini”.
Credo che nei fatti,una organizzazione comunque si definisca,che abbia finalità e rappresentanti eletti con il proprio simbolo,muovendosi e interagendo in ambiti politici possa definirsi politica,di conseguenza l’iscrizione a tale organizzazione sarebbe giustamente contrastante con il FSI.
Favorevole
Propongo l’emendamento per i paragrafi “E” ed “F” del comma 1 dell’articolo 8 (risorse economiche).
Essi secondo il mio parere dovrebbero essere cancellati,o modificati in modo tale che l’eventuale lascito sia volontario.
Chi avrà la possibilità e l’onore di rappresentare il FSI in istituzioni pubbliche,non deve essere penalizzato per la perdita del proprio lavoro (non tutti hanno la possibilità di essere reintegrati in azienda dopo l’esperienza amministrativa politica,poichè tanti sono lavoratori autonomi quindi significherebbe l’abbandono della propria professione,disoccupati,o non hanno garanzie sindacali),anzi deve avere la possibilità di svolgere la propria nuova mansione sociale libero da obblighi economici che non permetterebbe una vita dignitosa per se e la propria famiglia,se una volta eletto,come recita il paragrafo F il rappresentante dovesse obbligatoriamente versare una quota rilevante degli stipendi e/o indennità,all’associazione.
Non trovo neanche democratico che codesti contributi obbligatori siano sottoscritti e condizione essenziale della candidatura,perchè favorirebbero gli appartenenti a ceti benestanti,a discapito di chi non si può sostentare economicamente.